Il primo soccorso aziendale: un obbligo di legge
L’obbligo formativo nasce dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che impone al datore di lavoro di designare gli addetti al primo soccorso e di garantirne la formazione adeguata. Le modalità operative sono dettagliate nel Decreto Ministeriale 388/2003, che classifica le aziende in tre gruppi in base al rischio e definisce per ciascun gruppo:
- La durata della formazione iniziale
- La durata dell’aggiornamento periodico
- I contenuti minimi della formazione
- La frequenza dell’aggiornamento (ogni 3 anni)
Il mancato adempimento di questi obblighi espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali, oltre a comportare un rischio concreto per i lavoratori in caso di emergenza sanitaria sul posto di lavoro.
Come si classifica la tua azienda
Il DM 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi, in base al rischio infortunistico e ai codici INAIL di appartenenza:
🔴 Gruppo A — Alto rischio
Aziende ad alto rischio specifico. Rientrano in questo gruppo, ad esempio: – Aziende del settore estrattivo, industria pesante, lavorazioni chimiche – Aziende soggette a D.Lgs. 105/2015 (rischio incidente rilevante) – Aziende con lavorazioni di esplosivi, gas tossici, alcune tipologie di costruzioni – Aziende con oltre 5 lavoratori con rischi specifici elevati
Formazione iniziale: 16 ore — Aggiornamento: 6 ore (ogni 3 anni)
🟡 Gruppo B — Medio rischio
Aziende con almeno 3 lavoratori e che non rientrano nel Gruppo A. È il gruppo a cui appartiene la maggior parte delle aziende italiane di medie dimensioni: industria leggera, commercio, servizi, edilizia non specialistica.
Formazione iniziale: 8 ore — Aggiornamento: 4 ore (ogni 3 anni)
🟢 Gruppo C — Basso rischio
Aziende con meno di 3 lavoratori e che non rientrano nel Gruppo A. Tipicamente uffici, studi professionali, attività commerciali di piccole dimensioni.
Formazione iniziale: 8 ore — Aggiornamento: 4 ore (ogni 3 anni)
📌 Non sai a quale gruppo appartiene la tua azienda? La classificazione si fa in base al codice ATECO e ai codici tariffa INAIL della tua azienda. Se hai dubbi, il tuo RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) o consulente del lavoro può confermartelo. In alternativa, contattaci e ti aiutiamo a fare la valutazione.



